- Presentazione
- Cos'è la E.C.M.
- In cosa consiste il programma nazionale di E.C.M.
- A chi è diretto il programma nazionale E.C.M.
- Cosa sono i crediti formativi E.C.M.
- Cos'è e come avviene la procedura di accreditamento
- Cosa viene accreditato
- Informazioni utili agli operatori della Sanità per partecipare al programma di E.C.M.
- Domande & risposte
- E' obbligatoria l'E.C.M.?
- Che valore hanno i crediti formativi conseguiti all'estero?
- Quando andrà in vigore la fase a regime?
- Quali sono gli eventi e i progetti formativi aziendali che consentiranno di acquisire crediti utili per l’anno 2002?
- E' possibile acquisire crediti ECM partecipando in qualità di docente o relatore ad un evento o ad un progetto formativo aziendale accreditato?
- Sono ammesse assenze durante la partecipazione ad un evento o ad un progetto formativo aziendale?
- I Crediti Europei sono equiparati ai crediti ECM e in quale misura?
Informazioni sugli eventi formativi accreditati si possono trovare sul sito Internet del Ministero della Salute
PRESENTAZIONE
In questa sezione sono illustrati gli elementi salienti dell'E.C.M.: il Programma nazionale di educazione continua in medicina, i ruoli ed i compiti dei soggetti coinvolti a vario titolo nel progetto E.C.M., l'iter procedurale per ottenere l'accreditamento di un evento formativo, la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua, gli obiettivi formativi d'interesse nazionale e le modalità di determinazione del contributo dovuto dagli organizzatori di eventi formativi.
COS'E' LA E.C.M.
La professionalità di un operatore della Sanità può venire definita da tre caratteristiche fondamentali:
- Il possesso di conoscenze teoriche aggiornate (il sapere);
- Il possesso di abilità tecniche o manuali (il fare);
- ll possesso di capacità comunicative e relazionali (l'essere).
Il rapido e continuo sviluppo della medicina ed, in generale, delle conoscenze biomediche, nonché l'accrescersi continuo delle innovazioni sia tecnologiche che organizzative, rendono sempre più difficile per il singolo operatore della sanità mantenere queste tre caratteristiche al massimo livello: in altre parole mantenersi "aggiornato e competente". E' per questo scopo che, in tutti i Paesi del mondo, sono nati i programmi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.); essa comprende l'insieme organizzato e controllato di tutte quelle attività formative, sia teoriche che pratiche, promosse da chiunque lo desideri (si tratti di una Società Scientifica o di una Società professionale, di una Azienda Ospedaliera, o di una Struttura specificamente dedicata alla Formazione in campo sanitario, ecc.), con lo scopo di mantenere elevata ed al passo con i tempi la professionalità degli operatori della Sanità. Naturalmente, ogni operatore della Sanità provvederà, in piena autonomia, al proprio aggiornamento; dovrà privilegiare, comunque, gli obiettivi formativi d'interesse nazionale e regionale. La E.C.M. è finalizzata alla valutazione degli eventi formativi, in maniera tale che il singolo medico, infermiere, o altro professionista sanitario possa essere garantito della qualità ed utilità degli stessi ai fini della tutela della propria professionalità; la E.C.M., inoltre, è lo strumento per ricordare ad ogni professionista il suo dovere di svolgere un adeguato numero di attività di aggiornamento e di riqualificazione professionale. La Commissione nazionale per la formazione continua ha individuato, ai sensi dell'art.16-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni, i temi prioritari di E.C.M (obiettivi formativi d'interesse nazionale). Partecipare ai programmi di E.M.C. è un dovere degli operatori della Sanità, richiamato anche dalCodice Deontologico, ma è anche - naturalmente - un diritto dei cittadini, che giustamente richiedono operatori attenti, aggiornati e sensibili. Ciò è oggi particolarmente importante ove si pensi che il cittadino è sempre più informato sulle possibilità della medicina di rispondere, oltre che a domande di cura, a domande più complessive di salute.
IN COSA CONSISTE IL PROGRAMMA NAZIONALE DI E.C.M.
Nel nostro Paese si svolgono continuamente riunioni, congressi, corsi, ecc., finalizzati all'aggiornamento ed al miglioramento della professione sanitaria. Alcuni di essi sono di ottima qualità, altri forse meno. Alcuni hanno valenza internazionale, altri nazionale, altri ancora regionale, altri infine del tutto locale. Succede così che non di rado per il singolo medico, infermiere, biologo, fisioterapista o altro professionista della Sanità sia molto difficile orientarsi in questa ampia gamma di offerte formative, e ancor di più valutarle in termini di effettiva utilità. Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,, come integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 ha voluto istituzionalizzare anche nel nostro Paese la E.C.M. La elaborazione del programma di E.C.M. è stata affidata, ai sensi dell'art. 16-ter del predetto decreto legislativo, ad una Commissione nazionale per la Formazione Continua, che ha il compito, tra l'altro, di "...definire i crediti formativi che devono essere maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo..." e di "...definire i requisiti per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative...". La Commissione, costituita con decreto del Ministro della salute del 5 luglio 2000, ha ritenuto di elaborare, sulla base di precedenti esperienze europee, extraeuropee e nazionali, un programma di E.C.M.; le linee fondamentali del programma sono riportate nei punti seguenti.
A CHI E' DIRETTO IL PROGRAMMA NAZIONALE E.C.M.
Il programma nazionale di E.C.M., di seguito illustrato, riguarda tutto il personale sanitario, medico e non medico, dipendente o libero professionista, operante nella Sanità, sia privata che pubblica.
Il programma nazionale prevede che l'E.C.M. deve essere controllata, verificata e misurabile; inoltre, deve essere incoraggiata, promossa ed organizzata. E' esonerato dall'obbligo dell'E.C.M. il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della tegoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000; corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; formazione complementare es. corsi effettuati ai sensi dell’art. 66 “Idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza” di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) “Piano di interventi contro l’AIDS” di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell’8 giugno 1990) per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza). Sono esonerati, altresì, dall’obbligo E.C.M. i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché in materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.
COSA SONO I CREDITI FORMATIVI E.C.M.
I Crediti formativi E.C.M. sono una misura dell'impegno e del tempo che ogni operatore della Sanità ha dedicato annualmente all'aggiornamento ed al miglioramento del livello qualitativo della propria professionalità. Il credito è riconosciuto in funzione sia della qualità dell'attività formativa che del tempo ad essa dedicato in ragione delle specifiche professionalità. A titolo esemplificativo, per quanto concerne i medici, una giornata di formazione completamente dedicata alla E.C.M. - ai massimi livelli qualitativi riconosciuti dalla Commissione nazionale - corrisponde a circa a 10 crediti formativi E.C.M. I crediti per il primo quinquennio sono stati fissati in complessivi 150, con un obbligo progressivo di crediti da 10 per il primo anno fino a 50 per il quinto anno (10-20-30-40-50) con un minimo annuale di almeno il 50% del debito formativo previsto per l'anno e con un massimo annuale del doppio del credito formativo previsto per l'anno. Il numero dei crediti da conseguire ogni anno e nel quinquennio è uguale per tutte le categorie. Uno stesso evento formativo, diretto a più categorie, può avere attribuito un numero di crediti differente per ciascuna categoria interessata. La Commissione ha ritenuto opportuno prevedere una progressione nel numero di crediti acquisibili annualmente secondo il programma quinquennale così definito:
- 2002: 10 crediti (con un minimo di cinque ed un massimo di 20)
- 2003: 20 crediti (con un minimo di 10 ed un massimo di 40)
- 2004: 30 crediti
- 2005: 40 crediti
- 2006: 50 crediti
Naturalmente, il "valore" in Crediti formativi E.C.M. non deve essere visto dagli organizzatori degli eventi formativi come elemento di "giudizio" sul valore scientifico globale della manifestazione; esso indicherà invece esclusivamente la rilevanza professionale (o la non rilevanza) di quella particolare manifestazione ai soli ed esclusivi fini del programma nazionale di E.C.M., anche alla luce degli obiettivi formativi d'interesse nazionale. I Crediti formativi E.C.M. sono espressi in numeri interi: ogni attività formativa programmata, ossia ogni evento formativo, si vedrà assegnato un numero di Crediti formativi E.C.M. calcolato sulla base di una serie di indicatori appositamente definiti (griglia di valutazione).
COS'E' E COME AVIENE LA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO
L'accreditamento di un evento formativo, con la relativa attribuzione dei crediti, fa rientrare lo stesso nel programma nazionale di E.C.M.. A questo scopo, vengono valutati il programma e gli altri dati forniti dall'organizzatore, assegnando il punteggio attraverso una serie di parametri di giudizio, o indicatori di qualità, quali la rilevanza delle attività didattico-formative, l'importanza degli argomenti, la autorevolezza professionale dei docenti, l'esistenza o meno di sistemi di valutazione delle attività da parte dei partecipanti, la qualità della organizzazione, la sua durata, ecc., così come specificato nella griglia di valutazione La Commissione nazionale, per questa valutazione, si avvale della collaborazione di esperti suddivisi per specifiche aree professionali. Gli esperti sono scelti tra operatori della Sanità che hanno accettato di collaborare in via riservata; ad essi sono trasmesse, via internet, le informazioni (fornite dagli organizzatori) relative agli eventi formativi per i quali è richiesta l'attribuzione dei crediti. Se il punteggio complessivo attribuito dagli esperti e dalla Commissione all'evento formativo avrà superato il valore minimo, allora l'evento, previo pagamento del contributo dovuto, sarà accreditato ai fini della E.C.M.. L'accreditamento consiste nella assegnazione all'evento di un certo numero di Crediti formativi E.C.M., che sono formalmente riconosciuti ai partecipanti all'evento. E' compito degli organizzatori segnalare ai partecipanti il valore dei Crediti formativi E.C.M. assegnati dalla Commissione Nazionale e rilasciare agli stessi un attestato apposito (vedi facsimile); l'attestato deve essere conservato dall'interessato per essere presentato, ai fini della registrazione dei crediti, all'Ordine, Collegio o Associazione professionale secondo le istruzioni che indicherà la Commissione nazionale per la formazione continua.
COSA VIENE ACCREDITATO
Gli eventi organizzati che possono rientrare nel programma di E.C.M. appartengono a due grandi categorie:
1. Attività formative residenziali.
E' la modalità di formazione più tradizionale e più diffusa: per partecipare a queste attività l'utente deve recarsi nella sede in cui esse vengono svolte. Esse consistono in:
- congresso/simposio/conferenza/seminario
- tavola rotonda
- conferenze clinico-patologiche volte alla presentazione e discussione epicritica interdisciplinare di specifici casi clinici
- consensus meeting interaziendali finalizzati alla revisione delle casistiche per la standardizzazione di protocolli e procedure operative ed alla pianificazione e svolgimento di attività legate a progetti di ricerca finalizzata
- corsi di formazione e/o applicazione in materia di costruzione, disseminazione ed implementazione di percorsi diagnostico-terapeutici
- corso di aggiornamento tecnologico e strumentale
- corso pratico finalizzato allo sviluppo continuo professionale
- progetto formativo aziendale
- corso pratico per lo sviluppo di esperienze organizzativo-gestionali
- frequenza clinica con assistenza di tutore e programma formativo presso una struttura assistenziale
2. Attività formative a distanza.
Si tratta di programmi per i quali l'utente non deve spostarsi sul luogo di lavoro o dal domicilio, da svolgersi sia in gruppo che individualmente, usando materiale cartaceo o informatico. Per questi programmi di formazione a distanza è previsto un sistema di valutazione con un livello minimo di apprendimento;in altri termini, l'utente deve superare un "test" che comprovi il raggiungimento di un certo livello di apprendimento. Le attività formative a distanza inizieranno ad essere accreditate nel secondo semestre del 2002.
E' da intendersi attività formativa a distanza anche la formazione residenziale integrata con sistemi di videoconferenza.
INFORMAZIONI UTILI AGLI OPERATORI DELLA SANITA' PER PARTECIPARE AL PROGRAMMA DI E.C.M.
Ogni operatore della Sanità dovrà raccogliere, per il quinquennio 2002-2006, 150 Crediti formativi E.C.M. I Crediti formativi E.C.M. vengono attribuiti dala Commissione nazionale per la formazione continua, tramite gli Organizzatori delle attività formative accreditate in conformità ai criteri ed alle modalità definite dalla stessa Commissione nazionale. Ai fini del Programma Nazionale di E.C.M., hanno valore solamente i Crediti formativi E.C.M. attribuiti dalla Commissione Nazionale agli eventi accreditati. Non sono validi, quindi, i crediti che vengono assegnati dagli organizzatori su base volontaristica e con criteri e modalità autonomamente stabilite dagli organizzatori stessi (Associazioni, Società Scientifiche, ecc.). I Crediti formativi E.C.M. saranno certificati dall'organizzatore dell'evento formativo, secondo le indicazioni fornite dalla Commissione nazionale; la Commissione fornirà le indicazioni necessarie per la registrazione dei crediti del singolo operatore presso gli ordini, i collegi e le associazioni professionali. E' consigliabile che ogni operatore si costruisca, anche tenendo conto delle indicazioni di priorità connesse agli obiettivi formativi di interesse nazionale e regionale, un proprio piano quinquennale di formazione, contemperando la propria disponibilità di tempo, la tipologia degli eventi formativi e le proprie esigenze di miglioramento professionale. Prima di iscriversi ad un evento formativo, è opportuno che l'operatore della Sanità valuti attentamente il numero dei Crediti ad esso attribuito dalla Commissione nazionale, anche alla luce di un proprio programma formativo. E' opportuno ricordare che il numero di ore dedicato alla E.C.M. non corrisponde necessariamente al numero di Crediti formativi, in quanto questi verranno assegnati non soltanto in base alla durata dell'evento, ma anche ad una serie di parametri qualitativi (griglia di valutazione) valutati dalla Commissione.
DOMANDE E RISPOSTE
E' obbligatoria l'E.C.M.?
Sì, a partire dal 2002, anno in cui inizia la fase a regime del Programma nazionale di E.C.M.
E' esonerato dall'obbligo dell'E.C.M. il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della tegoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000; corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; formazione complementare es. corsi effettuati ai sensi dell’art. 66 “Idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza” di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) “Piano di interventi contro l’AIDS” di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell’8 giugno 1990) per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza). Sono esonerati, altresì, dall’obbligo E.C.M. i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché in materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.
Che valore hanno i crediti formativi conseguiti all'estero?
Gli eventi formativi che si svolgono all'estero devono essere preventivamente accreditati dalla Commissione E.C.M. a cura della corrispondente società scientifica, associazione professionale, ordine o collegio professionale italiani.
Quando andrà in vigore la fase a regime?
Da gennaio 2002 inizia la fase a regime riservata agli eventi formativi residenziali. Per la formazione a distanza l'inizio è stato differito al secondo semestre 2002.
Quali sono gli eventi e i progetti formativi aziendali che consentiranno di acquisire crediti utili per l’anno 2002?
La fase a regime del programma di educazione continua in medicina – iniziata dal primo gennaio 2002 con la richiesta di accreditamento di eventi e progetti formativi aziendali – prevede l’attribuzione di credit formativi, validi ai fini ECM, per eventi e progetti che iniziano a partire dal 1 aprile 2002. Gli eventi e i progetti formativi aziendali che consentiranno di acquisire crediti utili per l’anno 2002 saranno disponibili nella sezione “ EVENTI ACCREDITATI” di questo sito. Per evitare disagi a carico degli operatori sanitari si rammenda che i crediti acquisiti nelle fasi sperimentali – oltre agli eventi del periodo 1 gennaio/31 marzo 2002 – non sono validi ai fini certificativi.
E' possibile acquisire crediti ECM partecipando in qualità di docente o relatore ad un evento o ad un progetto formativo aziendale accreditato?
I docenti/relatori hanno diritto, previa richiesta all'organizzatore, a 2 crediti formativi per ogni ora effettiva di docenza in eventi o progetti formativi aziendali accreditati ECM, entro il limite del 50% di crediti formativi da acquisire nel corso dell’anno solare (per il 2002 massimo 5 crediti riferiti ad attività di docenza). I crediti possono essere acquisiti in considerazione esclusivamente delle ore effettive di lezione; i crediti non possono, cioè, essere frazionati o aumentati in ragione dell’impegno inferiore o superiore ai sessanta minuti di lezione (es. un’ora o un’ora e trenta minuti di lezione danno diritto a due crediti formativi; le lezioni di durata inferiore a sessanta minuti non possono essere prese in considerazione, né possono cumularsi frazioni di ora per docenze effettuate in eventi diversi). I docenti/relatori possono conseguire solo i predetti crediti ECM: non possono conseguire i crediti formativi in qualità di partecipanti ad eventi nei quali effettuano attività di docenza.
Sono ammesse assenze durante la partecipazione ad un evento o ad un progetto formativo aziendale?
Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM è necessaria la presenza degli operatori sanitari interessati effettiva del 100% rispetto alla durata complessiva dell’evento formativo residenziale, mentre, ai sensi dell’art.1, comma 4, del D.M. 27/12 /2001 la presenza effettiva degli operatori sanitari interessati al progetto formativo aziendale è del 90%. Nei particolari casi di assenza brevissima sarà cura dell’Organizzatore valutarne la giustificazione e l’incidenza dell’assenza sull’apprendimento finale essendo unico responsabile dell’evento residenziale o del progetto formativo aziendale.
I Crediti Europei sono equiparati ai crediti ECM e in quale misura?
I crediti formativi validi ai sensi dell'art.16 bis e seguenti del Dlvo 502/92 sono esclusivamente quelli certificati dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua all'Organizzatore dell'evento formativo o del Progetto formativo Aziendale. La procedura che deve essere seguita prevede - come noto - la necessaria registrazione nel sito ECM e il relativo versamento del contributo alle spese (art. 92, comma V, L. 388/2000). L'Organizzatore che ha ricevuto la certificazione da parte della Commissione dell'avvenuto accreditamento è autorizzato, a sua volta, ad attestare i crediti formativi ai partecipanti che hanno superato la prova di valutazione dell'apprendimento. Gli eventi formativi che si svolgono in altri Paesi, comunitari e non, possono essere accreditati se un Organizzatore italiano richiede l'accreditamento, sempre tramite registrazione nel programma ECM".

